Legge del 1978 numero 194 art. 2


I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n.
405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la
donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel
territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente
o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi,
quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i
quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera
a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la
donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile
è consentita anche ai minori.

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