Legge del 1978 numero 194 art. 14


Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione
delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,
che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità
personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad
anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli
necessari per la prevenzione di tali processi.

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