Legge del 1978 numero 194 art. 4


Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in
cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico
istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio
1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata
dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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