Legge del 1978 numero 194 art. 10


L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza
relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze
previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie
di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere
trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno
diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai
precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma
dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la
loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con
la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non
sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

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