Non è consentito usufruire due volte delle agevolazioni "prima casa" senza aver preventivamente ceduto l'immobile già acquisito con le dette agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17294 del 30 luglio 2014)

Non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dal carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler usufruire del beneficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la impossibilità di procedere alla "rinunzia" volontaria a fruire delle agevolazioni prima casa già fruite in relazione ad acquisto perfezionato invocando la normativa ad esse relative. In altri termini non è possibile esercitare una sorta di jus poenitendi rendendo "seconda casa" un'unità immobiliare già acquisita come "prima casa" allo scopo di successivamente acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione (magari assai più costoso) fruendo nuovamente delle agevolazioni.
All'opposto sarebbe possibile rivendere la casa già acquistata con agevolazioni provvedendo a riacquistarne un'altra sempre invocando le stesse agevolazioni, le quali spetterebbero all'acquirente. Non solo: costui potrebbe addirittura fruire della possibilità di decontare dall'imposta di registro dovuta a fronte del nuovo acquisto quanto già corrisposto a tale titolo in occasione del primo acquisto.

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