Divieto di nozze



Ai sensi del I comma dell'art. 636 cod. civ. è considerata illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Secondo un'opinione nota1 la norma riguarderebbe soltanto il divieto assoluto di nozze (es.: ti nomino mio erede universale a patto che tu non contragga nozze).

Rimarrebbero aperte le altre possibilità, vale a dire la condizione che preveda di non sposare (o all'inverso di sposare) una determinata persona, quella di non impegnarsi con il vincolo matrimoniale prima del raggiungimento di una determinata età.

Insomma l'art. 636 cod. civ. non tanto sarebbe posto a presidio della libera determinazione della volizione dell'erede, intesa come libertà matrimoniale, bensì quale limite ad un'eccessivamente intensa forza prescrittiva della volontà del testatore, il quale, proprio per questo motivo, potrebbe validamente porre dei divieti relativi all'erede designato nota2 .

Un tempo la giurisprudenza sembrava orientata in questo senso (Cass. Civ. Sez. II, 150/85 ), essendosi tra l'altro stabilito che la condizione di contrarre nozze con una persona, in quanto appartenente ad una determinata classe sociale, non rappresenta una coazione psicologica intollerabile e non fa venir meno la libertà del beneficiario (Cass. Civ., 102/86 ).

Secondo una teorica di segno opposto, la ratio della norma in esame si rinverrebbe invece nella protezione della libertà matrimoniale, in quanto diritto fondamentale costituzionalmente tutelato (così Cass. Civ. Sez. II, 8941/09). Dovrebbe pertanto essere considerata illecita ogni forma di condizionamento della volontà del beneficiario, indipendentemente dall'intensità della limitazione e dalla finalità concretamente perseguita dal testatore. Anche i divieti relativi dunque non sfuggirebbero al divieto nota3. Rimarrebbe praticabile esclusivamente l'introduzione di condizioni che deducano le nozze non per determinare, in un modo o in un altro, la volontà del beneficiario, ma per altri scopi, come quello di provvedere in senso più favorevole all'istituito per il caso in cui rimanga libero di stato (Cass. Civ. Sez. II, 2122/92 ).

L'ultimo comma dell'art. 636 cod. civ. prevede un'eventualità in qualche modo analoga a quella del I comma, specificando, quando sia stato disposto di un legato (di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica) per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, che il beneficiario non ne possa godere, se non limitatamente al periodo del celibato o della vedovanza. Si può trattare, dal punto di vista tecnico-giuridico, sia di un legato sotto condizione sospensiva, quanto di un lascito sotto condizione risolutivanota4 .

Pure qui la volontà del testatore, desumibile dalla descrizione normativa, non è sicuramente quella di coartare la volontà del legatario allo scopo di impedirne le nozze, emergendo solo l'intento pratico di assicurare il soddisfacimento dei bisogni economici del beneficiario per il tempo in cui costui rimanga nella condizione previstanota5 .

Note

nota1

Azzariti-Martinez, Successione per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 491 e Cicu, Testamento, Milano, 1951, p. 204.
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nota2

Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., libro II, t. 2, Torino, 1978, p. 229.
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nota3

Di questo parere Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 271.
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nota4

Occorre cioè distinguere il caso in cui il testatore abbia previsto la vedovanza (o il celibato), non sapendo se tali condizioni personali siano ancora o già sussistenti al momento della propria morte, nel qual caso si può configurare una condizione sospensiva, dal caso in cui il testatore disponga del diritto per il tempo della vedovanza o del celibato, riferendosi a situazioni che egli già conosce come attuali. In quest'ultimo caso la durata dell'attribuzione patrimoniale è sottoposta alla condizione (risolutiva) del permanere di dette situazioni personali del beneficiario (cfr.Cassisa, Sul legato di usufrutto per il caso o per il tempo della vedovanza, in Giust.civ., vol. I, 1966, pp. 1355 e ss.).
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nota5

Cfr. D'Avanzo, Delle successioni. Parte generale, Firenze, 1941, p. 721, anche se parte della dottrina (L. Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1982, p. 134 e Caramazza, op. cit., p. 277) ritiene necessario un accertamento in concreto dell'intento del testatore.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI LINA, Testamento, Torino, Trattato di diritto privato, vol. VI, t. 2, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CASSISA, Sul legato di usufrutto per il caso o per il tempo della vedovanza, Giust.civ., I, 1966
  • D’AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

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