Condizioni di risoluzione della disposizione testamentaria



Vengono appellate condizioni di risoluzione le clausole in forza delle quali viene variamente disposta la perdita del lascito testamentario per l'eventualità in cui il beneficiario proponga azioni volte ad impugnare il testamento, o comunque a contestare l'assetto di interessi determinato dal testatore con l'atto di ultima volontà.

Per valutare la legittimità della condizione di risoluzione è necessario, secondo l'interpretazione prevalentenota1 , compiere una distinzione tra impugnative a contenuto privatistico (in relazione alle quali le clausole in esame dovrebbero reputarsi valide) ed impugnative aventi connotazione più spiccatamente pubblicistica (in relazione alle quali le condizioni di risoluzione non potrebbero che essere invalide).

Sicuramente inammissibile, come è logico, sarebbe la condizione di risoluzione che riguardasse l'azione volta a dimostrare la falsità del testamento nota2 .

Inversamente, da ritenere validamente apponibile, la clausola volta a scongiurare l'impugnazione delle disposizioni testamentarie effettuate a favore di un coerede ed attinenti alla porzione disponibile.

Invalida sarebbe invece la disposizione intesa a impedire l'esercizio dell'azione di riduzione da parte di un legittimario leso o pretermesso nota3.

Sotto questo profilo, è interessante osservare che la Cassazione ha reputato lecita la condizione apposta all'istituzione di un legittimario per un contenuto attivo ulteriore rispetto alla quota di riserva, condizione avente ad oggetto la rinunzia a conseguire la quota di legittima in relazione, tuttavia, ad un'altra eredità (Cass. Civ., 12936/93 ). La legittimità di una siffatta disposizione è stata posta in rapporto all'attinenza di essa con un lascito avente ad oggetto una quota eccedente quella della parte necessariamente di spettanza del legittimario.

Note

nota1

Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, t.2, Torino, 1978, p.205 e Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara, 1982, p.265.
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nota2

Morello, La condizione di non impugnazione del testamento, in Riv.not., 1965, p.991 e Andreoli, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, in Riv.trim dir. e proc.civ., 1949, p.337.
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nota3

Stante il divieto per il testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari ex art.549 cod.civ.: Napoli, La condizione nel testamento, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist. dir. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.132.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1949
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MORELLO, La condizione di non impugnazione del testamento, Riv.not., 1965
  • NAPOLI, La condizione nel testamento, Torino, Giur.sist.dir.civ.comm., 1983

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