Classificazione catastale dell’immobile sito nello stesso comune ove trovasi quello acquistato e fruizione delle agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 8429 del 5 aprile 2018)

In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, l'art. 1, nota 2-bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare", senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Ed infatti, l'espressione "casa di abitazione" ha sicuramente carattere oggettivo, con conseguente necessità di attenersi al parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile, senza che assuma rilievo il concreto utilizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico il contribuente aveva ricevuto richiesto di fruire delle agevolazioni "prima casa" in sede di acquisto di un'unità immobiliare consistente in un appartamento di civile abitazione da adibirsi a propria residenza. Fin qui nulla di anomalo. Tuttavia il medesimo risultava titolare di una ulteriore unità immobiliare classificata catastalmente come A/2, ma in concreto adibita a studio medico professionale. In tal caso nulla da fare: sarebbe occorso un mutamento di destinazione d'uso di tale unità, cui avrebbe dovuto fare seguito il deposito di nuova scheda catastale rispecchiante la diversa destinazione dell'immobile, da classificare come A/10.

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