Il possesso ai fini dell'usucapione. Esercizio concreto di potere di fatto corrispondente a quelli scaturenti da un determinato diritto reale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 2043 del 4 febbraio 2015)

Per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco come la condotta di chi assume aver usucapito debba corrispondere alla manifestazione esteriore di un potere di fatto corrispondente a quel potere che potrebbe essere esercitato in base alla effettiva titolarità di uno specifico diritto reale. In altri termini deve essere distinto il comportamento di chi si comporta come possessore di chi invece si atteggia come mero detentore. Più facile nelle definizioni giuridiche che nella vita di tutti i giorni.

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