Cass. civile, sez. II del 2015 numero 16371 (04/08/2015)




In tema di acquisto del possesso ad usucapionem, onde valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza e sia, dunque, inidonea all'acquisto del possesso, si rileva come la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza allorché si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.

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