E' possibile far valere il tempo durante il quale pende la causa ai fini dell'usucapione del bene oggetto della vendita in contestazione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 33435 del 17 dicembre 2019)

La durata ventennale di un giudizio per l'accertamento della nullità di un negozio in frode alla legge (nella specie contratto di vendita stipulato in violazione di un diritto di prelazione) non può andare a detrimento del promissario acquirente, non potendosi penalizzare chi agisce a tutela del diritto ex art. 2932 cod.civ. e deve aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà; ne consegue che il titolare del bene, se soccombente, non può, giovandosi della lunghezza del giudizio, eccepire l'intervenuta usucapione del fondo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ci mancherebbe che colui il quale avesse perso contro il prelazionario la causa di accertamento della nullità del contratto per aggirare la disciplina della prelazione legale potesse giovarsi della lunghezza del relativo procedimento civile invocando l'intervenuta usucapione in proprio favore. La S.C. boccia il ricorso di colui che avrebbe preteso che il trascorrere del tempo nella situazione di possesso del terreno acquisito in forza di atto dichiarato nullo per frode alla legge gli potesse giovare, confermando che, con l'azione intesa a far valere la nullità del titolo ex art. 1344 cod.civ., era stata proposta comunque anche quella intesa ad ottenere il rilascio del bene.

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