Vendita immobiliare nulla per difetto del formalismo dello scritto. Possibile l'usucapione soltanto in presenza di un atto di intercessione del possesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21726 del 27 agosto 2019)

Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res".

Commento

(di Daniele Minussi)
Nulla la vendita immobiliare effettuata verbalmente: fino a qui certamente l'assunto è incontrovertibile. Più accidentato il percorso relativo al sindacato dell'eventuale acquisto per usucapione. L'attenzione della S.C. si è focalizzata a tal riguardo sulla sussistenza o meno dell'essenziale requisito del possesso. Tale non potrebbe essere la semplice condotta di colui che si intesta le bollette di luce e gas, trasferendo la residenza presso l'immobile, Manca infatti l'elemento dell'animus possidendi, ben potendo la condotta descritta integrare gli estremi della detenzione qualificata (come nel comodato o nella locazione).

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