Un effetto particolare del possesso, congiunto al decorso del tempo, è l'usucapione. Essa si definisce come lo strumento giuridico
in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti, si produce l'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento (art.
1158 cod.civ.).
L'usucapione costituisce pertanto una modalità acquisitiva a titolo originario di tali diritti (ad esclusione delle servitù
non apparenti). L'usucapione è oggetto di una pronunzia giudiziale
la cui efficacia è dichiarativa. La sentenza che ne accerta i requisiti infatti prende atto della sussistenza degli stessi e degli effetti costitutivi agli stessi collegati dalla legge
nota1 . L'istituto si fonda sull'esigenza di
certezza e di stabilità dei diritti, con particolare riferimento alla proprietà. Qualora non venisse in ausilio l'usucapione, la prova della provenienza del diritto di proprietà, che dovrebbe dare chi si afferma proprietario, non avrebbe limiti, dovrebbe cioè risalire di autore in autore fino a tempi lontanissimi, il che si paleserebbe quasi sempre impossibile (c.d.
probatio diabolica )
nota2 . Ulteriore ragione posta a fondamento dell'usucapione è l'opportunità, dal punto di vista socio-economico, di favorire, rispetto a chi trascura il bene, chi, al contrario, se ne occupa, rendendo produttivo un bene, ciò che è utile anche nell'interesse generale.
Requisiti costanti dell'usucapione ordinaria sono il possesso e il tempo: diversa è la durata del tempo richiesto secondo la diversa natura dell'oggetto e delle condizioni del possesso. Le ipotesi di usucapione speciale sono connotate dalla necessità della presenza di ulteriori requisiti (la trascrizione del titolo, la buona fede, il titolo astrattamente idoneo) che prenderemo in esame in relazione a ciascuna singola fattispecie.
Distinto dall'usucapione è l'istituto dell'
immemorabile, il quale, previsto dal codice previgente, non esplica nei tempi attuali se non una limitata efficacia nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico, valendo a costituire una presunzione di legittimità
nota3 dell'attuale possesso da parte di un soggetto (Cass.Civ. Sez.I,
4051/83), senza che, tuttavia, possa essere considerata
ex se come fondamento dell'acquisto del diritto (Cass. Civ., Sez. II, 587/2019).
Note
nota1
Il procedimento muta a seconda che venga in esame l'usucapione ordinaria o quella per la piccola proprietà contadina. Speciale rilevanza possiede inoltre l'aspetto tributario. In via confliggente con la riferita natura dichiarativa della pronunzia infatti il legislatore fiscale ha stabilito che siano dovute, a fronte della registrazione, le imposte proprie degli atti di trasferimento. Possono comunque rinvenire applicazione, sussistendone i requisiti, le speciali agevolazioni afferenti alla prima casa di abitazione, sia pure con espclusivo riferimento all'imposta di registro e non a quelle ipocatastali (Cass. Civ. Sez. V,
29371/08).
top1nota2
Proprio per questo motivo, ai fini del computo del tempo necessario per l'usucapione, il possessore può sommare al periodo di tempo del proprio possesso quello dei precedenti autori a titolo particolare. Si può dire che l'usucapione corrisponda ad una modalità acquisitiva a titolo originario che viene a compenetrarsi ad un acquisto a titolo derivativo. Cfr. Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.231; Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.407; Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p.151; Bianca,
Diritto privato, vol. VI, Milano, 1999, p.811.
top2nota3
Si reputa legittima una certa situazione, definita già dai Romani come
vetustas, in esito alla decorrenza di un tempo così lungo da far perdere memoria non solo dell'inizio di essa, ma anche di possibili risultanze contrarie. Si veda p.es., per quanto riguarda le fonti romane, Scaevola,
libro IV responsorum, in D. 39.3.26:"
Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur ". Si confrontino anche Coco,
Immemoriale (diritto vigente), in Enc. dir., p.161; Vismara,
Immemoriale (storia), in Enc. dir., p.156.
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- COCO, Immemoriale (diritto vigente), Enc. dir.
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- VISMARA, Immemoriale (storia), Enc. dir.
Prassi collegate