Inidoneità dell’atto introduttivo di giudizio di divisione ad interrompere il termine ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6785 del 21 marzo 2014)

L'atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, tale atto non essendo rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso ad usucapionem.

Commento

(di Daniele Minussi)
Allo scopo di poter interrompere il termine utile per il perfezionamento dell’usucapione è indispensabile che venga posta in essere un’attività giuridica qualificabile come messa in mora o diffida, contenenti cioè una contestazione della legittimità del possesso del soggetto al quale sono rivolte (si pensi ad una richiesta di restituzione del bene). Tali caratteri non possiede l’atto introduttivo di un giudizio nel quale venga semplicemente domandata la divisione del patrimonio ereditario, senza contestare immediatamente e direttamente il possesso del bene della controparte.

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