Usucapione. Irrilevanza dell’atto di disposizione del bene da parte del proprietario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20611 del 31 agosto 2017)

L'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario del bene oggetto di usucapione in favore di un terzo, non è opponibile al possessore. L'atto in parola, invero, seppure conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo. Peraltro, la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del possesso utile all'usucapione non può venire meno neanche a fronte della rivendicazione del bene da parte del proprietario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali effetti sortisce la condotta del proprietario di un fondo, occupato in maniera permanente ed evidente da un terzo possessore, il quale ne faccia alienazione ad un soggetto ulteriore? Nessuna efficacia: questo è il responso della Cassazione, la quale nega che il comportamento del proprietario, il quale pure aveva pure inviato missive di messa in mora e di diffida al possessore del fondo, addirittura giungendo ad alienare la proprietà dell'immobile ad un terzo. Si tratta infatti di attività che non interrompono il possesso ad usucapionem. Elementi impeditivi potrebbero essere unicamente il riconoscimento di essere meramente detentore da parte del soggetto che si trova nella disponibilità del bene ovvero il promovimento di una causa volta a contestare la situazione del possessore.

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