Caratteri del possesso ai fini dell’usucapione. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 7207 del 10 maggio 2012)

Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo a tal fine previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un’ indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la didascalica conclusione della S.C., la quale non ha fatto altro se non applicare li consolidato principio al caso concreto di un soggetto che, già rivestente la veste di comodatario senza termine in base a contratto successivamente risolto, aveva invocato a proprio favore gli effetti acquisitivi propri dell'usucapione. Una cosa è la detenzione sine titulo, altra cosa il possesso di un bene, magari instaurato in base ad una dichiarazione atta a manifestare il mutamento da detenzione a possesso ovvero l'interversione dello stesso.

Aggiungi un commento