Decreto Presidente Repubblica del 1967 numero 200 art. 19


abrogato FUNZIONI NOTARILI
[Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale.
Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche quando siano parti all'atto cittadini e non cittadini. Per atti cui siano parti solo non cittadini, le funzioni stesse possono essere esercitate quando ciò sia previsto da convenzioni internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere in Italia.
Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 79, D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. In precedenza, il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto)

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