Cass. civile, sez. V del 2014 numero 11479 (23/05/2014)




In tema di imposta di bollo l’art.5 DPR n. 642/1972 prevede che sono esenti dall’imposta di bollo le copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, come norma di esenzione, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti. Tale dizione deve interpretarsi nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della copia presentata sia permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile certificata conforme da presentarsi in sede di registrazione.

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