La copia conforme di atto notarile presentata in sede di registrazione può essere soggetta ad imposta di bollo indipendentemente dal trattamento tributario dell'originale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11479 del 23 maggio 2014)

In tema di imposta di bollo l’art.5 DPR n. 642/1972 prevede che sono esenti dall’imposta di bollo le copie presentate ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, come norma di esenzione, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti. Tale dizione deve interpretarsi nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della copia presentata sia permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile certificata conforme da presentarsi in sede di registrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie si trattava di una copia autentica di atto di finanziamento, il cui originale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.15 del d.p.r. 601/1973, essendo soggetto ad imposta sostitutiva. Si tratterebbe dunque di reputare che la disciplina del bollo relativa alla copia sia del tutto autonoma rispetto a quella dell'atto, quand'anche quest'ultimo fosse assoggetto ad imposizione di tipo sostitutivo (in senso contrario, si veda lo Studio CNN 7/2003/T in tema di imposta di bollo sulle copie autentiche dell'atto di cessione di partecipazioni sociali).

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