Cass. civile, sez. Lavoro del 1993 numero 5583 (17/05/1993)


Data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell' uso della forma scritta pattuita per l' esercizio del recesso dal rapporto di agenzia non è estensibile - in mancanza di un' espressa previsione contrattuale - all' ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.

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