Tribunale di Reggio Calabria del 2001 (13/06/2001)


La forma scritta del contratto di agenzia, dopo il decreto del 1991 e prima del decreto del 1991, è richiesta ad validitatem, ma non ad substantiam. Ne consegue l'inammissibilità della prova presuntiva, testimoniale e della confessione. Sono invece ammissibili la conferma, l'esecuzione volontaria e la ricognizione volontaria.

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