Ai sensi dell'art.
1888 cod.civ. il contratto di assicurazione
deve essere provato per iscritto. In tale senso il II comma della stessa norma prescrive che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Si tratta dunque di un formalismo prescritto non già ai fini della validità del contratto, il quale potrebbe essere perfezionato validamente anche
verbis, bensì ai soli fini della prova (forma
ad probationem tantum)
nota1. Sarà dunque possibile dar conto dell'esistenza di un contratto perfezionato verbalmente anche per il tramite di una dichiarazione confessoria (Cass.Civ. Sez. III
1960/95 ).
Il medesimo requisito riguarda anche le singole clausole derogatorie rispetto alla disciplina del contratto prevista per legge (Cass.Civ. Sez. III
9462/97 ).
Si reputa soddisfatto il requisito formale anche quando sia stato sottoscritta semplicemente una clausola che fa rinvio ad accordi assunti in precedenza tra assicurato ed assicuratore (Cass.Civ. Sez. III
102/99 ).
Il principio del collegamento formale posto dall'art.
1392 cod.civ. non è ostativo al valido perfezionamento, in materia di contratto di assicurazione, di una procura conferita pur anche verbalmente (Cass.Civ. Sez. I
8198/97 ): ciò che rende possibile allegare un'apparenza di poteri rappresentativi in concreto mancanti (con la correlativa impegnatività dell'atto stipulato per il soggetto falsamente rappresentato che abbia colposamente determinato con la propria condotta il convincimento del terzo dell'esistenza di detti poteri
nota2 ) proprio in quanto una procura verbale dovrebbe esser ritenuta valida ed efficace (Cass.Civ. Sez. III
3988/99 ).
Note
nota1
Parte della dottrina (Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, p.323 e Scalfi, I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, 1991, p.111)ritiene che l'atto scritto probatorio possa essere rappresentato non solo dalla polizza o altro documento equipollente, ma anche da qualsiasi scrittura privata che attesti la formazione del consenso ed il suo contenuto, come lo scambio di lettere o di telegrammi.
top1nota2
Si applica anche in questo caso il principio dell'autoresponsabilità, in base al quale è sufficiente che l'apparenza sia causalmente imputabile all'apparente rappresentato perché il contratto sia efficace nei suoi confronti (cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.117).
top2Bibliografia
- DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, II, 1954
- SCALFI, I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, 1991