Forma del contratto di lavoro intermittente e ripartito




Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (modificato con D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 nonchè dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ), attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003 n.30, ha introdotto una nuova ed articolata disciplina che ha approntato una serie innovativa di strumenti di flessibilità per rendere più agevole l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro. In questo ambito si possono collocare il contratto di lavoro intermittente (che consiste in quel rapporto nel quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di mansioni aventi carattere discontinuo) ed il contratto di lavoro ripartito, nel quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Ebbene: entrambe queste due tipologie sono normativamente assistite da un formalismo contrattuale che la legge qualifica espressamente come ad probationem.

1) Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34 (come modificato dal D .L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ) che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo art. 36 ;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2) Ai sensi invece dell'art. 42 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

1) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; 2) il luogo di lavoro, nonchè il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; 3) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

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