Tribunale di Reggio Calabria 13 giugno 2001: Forma ad validitatem del contratto di agenzia

La forma scritta del contratto di agenzia, dopo il decreto del 1991 e prima del decreto del 1991, è richiesta ad validitatem, ma non ad substantiam. Ne consegue l'inammissibilità della prova presuntiva, testimoniale e della confessione. Sono invece ammissibili la conferma, l'esecuzione volontaria e la ricognizione volontaria.

Commento

Possiede o meno fondamento la creazione di una nuova specie di requisito formale del contratto? Il Tribunale di Reggio Calabria viene infatti a qualificare come forma ad validitatem lo scritto che il d.lgs. 1991 n.303 (venendo ad innovare il testo del II° comma dell'art.1742 cod.civ.) richiede in tema di contratto di agenzia. Assai critica, in particolare, risulta la distinzione tra forma ad substantiam e forma ad validitatem, il cui difetto non potrebbe, analogamente alla prima, non cagionare la nullità del contratto.

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