Vendita di cose generiche



La vendita di cosa generica, espressamente prevista dal codice civile del 1865, in quello vigente non è più connotata da una apposita disciplina. La fattispecie può ritenersi regolata dall'art. 1378 cod.civ., disposizione relativa al contratto in generale, in base alla quale nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti.

Nel caso in cui la vendita abbia per oggetto cose che non sono specificate nella loro individualità, in quanto sono state dedotte nel contratto genericamente, vale a dire soltanto attraverso il genus al quale appartengono, l'efficacia del contratto si atteggia in modo peculiare nota1 .

Il riferimento o al numero delle cose (cinquanta autocarri marca Y), ovvero ad altri dati qualificativi, come il peso (10 tonnellate di ferro), il metraggio (1 chilometro di cavi di acciaio), altri dati spesso plurimi ed afferenti ad una qualità specifica (cinquanta quintali di grano duro), vale a connotare indispensabilmente l'oggetto del contratto.

La differenza rispetto all'alienazione di una cosa specifica è immediatamente evidente: mentre alle parti è sufficiente riferirsi al quadro del tale pittore raffigurante una marina ovvero all'appartamento posto al secondo piano del palazzo in Roma, Via Appia n.23, per individuare con sicurezza quanto oggetto della pattuizione, quando la vendita ha per oggetto cose generiche, occorre connotarle secondo le riferite indicazioni nota2.

Che senso avrebbe l'accordo tra Tizio e Caio con il quale il primo vende al secondo "olio", "vino", "ferro"? Occorrerà che Tizio venda a Caio 20 litri di olio extravergine di oliva avente gradi di acidità inferiore all'1 percento; numero 2 tonnellate di acciaio con un determinato tenore carbonioso, etc. etc..

La vendita di cosa determinata soltanto nel genere produce effetti traslativi della proprietà soltanto in esito alle operazioni di numerazione, pesatura, misurazione. In altri termini occorre l' individuazione rispetto alla massa indeterminata delle cose di genere. Ciò ha indotto tradizionalmente a riferire degli effetti della vendita di cosa generica come di una vendita obbligatoria nota3. A ben vedere, tuttavia, l'efficacia traslativa del consenso (art. 1376 cod.civ.) è semplicemente rinviata all'esito dell'individuazione, producendosi tuttavia automaticamente, proprio in forza dell'intervenuta conclusione dell'accordo tra le parti. Ecco perché è preferibile definire la fattispecie quale vendita ad effetti reali differiti, cronologicamente posposti cioè alle operazioni di pesatura, misurazione, etc. nota4.

Dalla vendita di cose generiche di cui si è parlato, occorre tenere distinta la vendita di una massa determinata di cose (ancorchè di genere: c.d. vendita in massa o per aversionem ). Tizio vende a Caio non già 100 tonnellate di ferro, ma tutto il materiale ferroso che si trova nei suoi magazzini. Nella vendita di massa non v'è alcun bisogno di operare l'individuazione ai fini del trasferimento della proprietà: le eventuali operazioni di misurazione o pesatura possono rilevare ai fini della fissazione del prezzo, operando per il resto pienamente il principio del consenso traslativo (art. 1377 cod.civ.) nota5.

Spesso la distinzione tra cose generiche e cose di specie viene sovrapposta a quella tra beni fungibili e beni infungibili: questo aspetto verrà preso in considerazione separatamente.Ciò che è qui da chiarire è che la vendita di cose fungibili può essere idonea a sortire un effetto traslativo immediato (ogniqualvolta l'individuazione delle cose fungibili sia già avvenuta nel momento in cui si perfeziona l'accordo) mentre le cose vanno diversamente per la vendita di cose generiche.

La natura generica della cosa non implica necessariamente che essa sia anche sempre fungibile: così è possibile che si abbia vendita di cosa generica anche in relazione a beni naturalisticamente infungibili come ad esempio gli immobili (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14585/2021) nota6.
La questione, di particolare rilevanza, verrà assunta in considerazione a proposito della differenza tra beni fungibili e beni infungibili.

La natura generica del bene oggetto della vendita possiede una speciale rilevanza in tema di perimento della cosa. Il principio genus numquam perit, in base al quale il detto perimento non può mai importare l'estinzione dell'obbligazione del venditore (art. 1256 cod.civ.), trova un limite nell'osservazione in base alla quale il genere può essere limitato.

Note

nota1

La genericità va considerata non come una qualità propria delle cose che formano oggetto della prestazione, bensì come il modo in cui le stesse vengono assunte nel contenuto del contratto per concorde volontà delle parti: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.386.
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nota2

L' "identificabilità" costituisce il requisito necessario per connotare il bene che sarà oggetto di successiva individuazione, per effetto della quale si produrrà l'effetto traslativo: Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.288 .
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nota3

Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1981, p.180.
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nota4

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.13 .
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nota5

Si tratta perciò di una vendita con effetto reale immediato e che non ha per sua natura carattere aleatorio, salvo una diversa volontà delle parti: Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.137.
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nota6

Cfr.Rubino, op.cit., p.95.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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