Disciplina generale dell'usucapione



L'usucapione (detta anche prescrizione acquisitiva) ha in comune con l'istituto della prescrizione estintiva (art. 2934 cod.civ.) la funzione del fattore tempo e dell' inerzia del titolare del diritto. Nella prescrizione questi elementi danno luogo all'estinzione del diritto, nell'usucapione ne determinano l'acquisto. L'estensione applicativa dei due fenomeni è differente : mentre può dirsi che la prescrizione abbia una portata generale (in quanto si riferisce, salve eccezioni, quali ad esempio il diritto di proprietà, a tutti i diritti), l'usucapione riguarda invece solo la proprietà ed i diritti reali di godimento.

Dalla riferita comunanza di presupposti tra usucapione e prescrizione, discende la possibilità di configurare norme comuni. A questo riguardo all'usucapione si applicano alcune regole dettate in tema di prescrizione. E' innanzitutto possibile fare applicazione delle norme riguardanti il computo del tempo. Il dies a quo del termine decorre, in genere, per l'usucapione, dal momento dell'instaurazione del possesso, per la prescrizione dal momento in cui può essere promossa l'azione (cfr. art. 2935 cod.civ.). Tuttavia, nel caso in cui il possesso venga conseguito anticipatamente rispetto al diritto, essendo l'acquisizione di quest'ultimo sottoposta ad un termine iniziale o ad una condizione sospensiva, il periodo possessorio (ad eccezione dell'usucapione ventennale d'immobili ai sensi dell'art. 1166, II comma cod.civ.) avrà decorso utile unicamente a far tempo dal compimento del termine o dal verificarsi della condizione nota1. Ciò fatti salvi gli eventuali effetti dell'interversione del possesso ex art. 1164 cod.civ.. Il possessore può anche unire, ai fini dell'istituto in esame il possesso con quello del proprio dante causa. Ovviamente non giova a questi fini la mera detenzione in capo a quest'ultimo (Cass.Civ. Sez.II, 4193/95).

Risultano inoltre applicabili le regole concernenti la sospensione e l'interruzione del termine prescrizionale (art. 1165 cod.civ.). Anche il termine ad usucapionem viene sospeso per le cause indicate negli artt. 2941 e 2942 cod.civ., fatta ancora eccezione per l'usucapione ventennale d'immobili, (rispetto alla quale non ha luogo la sospensione per le cause indicate nell'art. 2942 cod.civ. ex art. 1166, II comma, cod.civ.); si deve reputare interrotto dalle cause indicate dagli artt. 2943 e 2944 (domanda giudiziale o costituzione in mora di cedere il possesso da parte dell'avente diritto; riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 19706/2014; non sarebbe però sufficiente la mera proposizione dell'azione di riduzione: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 30079/2019) nonchè per effetto della privazione del possesso per oltre un anno, salvo che l' ex possessore non lo recuperi, fosse pure successivamente, tuttavia in forza di azione proposta entro l'anno dalla privazione (art. 1167 ; arg. ex art. 1168 cod.civ.) nota2.

Si reputano altresì applicabili anche all'usucapione la disciplina generale in tema di prescrizione di cui agli artt. 2936 , 2937 , 2938 , 2939 e 2940 , intesi a limitare l'incidenza della volontà privata nel regolarne le conseguenze. Si pensi alla nullità dei patti diretti a modificare la disciplina legale, che si pone pertanto come inderogabile, all'impossibilità di rilevarla di ufficio da parte del giudice (art. 2938 cod.civ.), alla facoltà dei creditori o di altri interessati di far valere, in luogo del titolare, che vi abbia rinunciato o no, la proponga (art. 2939 cod.civ.).

L'acquisto della proprietà dei beni mobili per effetto del possesso titolato e di buona fede avviene libero da eventuali diritti reali altrui sulla medesima cosa: l'espressione usucapio libertatis individua questa situazione giuridica, riferendola all'istituto dell'usucapione (ove vige il sistema tavolare, si veda tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 19054\2021).
A rigore si deve comunque osservare che la fattispecie acquisitiva di cui l'art. 1153 cod.civ., la quale postula l'acquisto della proprietà libera dai diritti reali limitati non risultanti dal titolo al momento della consegna, è dotata di un'efficacia sua propria che discende dalla legge e che non pare riconducibile più in generale al fenomeno dell'usucapione.

Per quest'ultima non è possibile trarre analoghe conseguenze in difetto di espressa disposizione.

L'estinzione dei diritti reali limitati per effetto dell'usucapione della proprietà relativamente al medesimo bene non rappresenta uno sviluppo necessario. Si potrebbe anzi sostenere che, nella misura in cui sussistono diritti non corrispondenti a facoltà il cui utilizzo ha dato causa all'acquisto per usucapione, essi permangono, nonostante l'intervenuto perfezionamento dell'usucapione. Ipotizzando l'esistenza di un diritto di usufrutto relativamente ad un fondo, questo non viene automaticamente estinto per il fatto che venga usucapita una servitù gravante sul medesimo fondo nota3 .

Un effetto estintivo potrà tuttavia verificarsi in esito al decorso del termine ventennale di prescrizione per non uso per quanto attiene ai diritti reali minori esistenti sul bene.

Il II comma dell'art. 1166 cod.civ. d'altronde prevede proprio l'estinzione per non uso dei diritti reali gravanti la cosa in possesso di un terzo, affermando che al possessore non possono essere opposti la condizione, il termine o le altre cause di sospensione del non uso di cui all'art. 2942 cod.civ..

Una volta dichiarata, la pronunzia di usucapione ha una efficacia retroattiva. Tale retroattività è stata qualificata come reale in relazione all'esigenza di sanare o rendere definitivamente sicure situazioni cui abbia dato origine il soggetto a cui favore profitta l'acquisto (Cass. Civ., Sez. II, 25964/2015).
Cosa riferire di un acquisto per usucapione semplicemente maturato per l'intervenuto decorso del tempo, ma non dichiarato giudizialmente? Va da sè come una siffatta situazione sia assolutamente rischiosa, esposta a qualsiasi genere di contestazione da parte di terzi interessati, potendo generare una responsabilità disciplinare in capo al notaio rogante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11186/2021; Civ., Sez. II, 32147/2018).

Note

nota1

Sul tema dell'avveramento della condizione si vedano, tra gli altri, De Martino, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca (Art. 1140-1172), Bologna-Roma, 1984.
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nota2

L'interruzione del possesso viene definita "naturale" quando il possessore viene privato del possesso attraverso un atto lecito o lo spoglio; "civile" quando l'interruzione ha luogo in seguito ad un atto che abbia efficacia interruttiva del decorso dell'usucapione, come ad esempio una domanda giudiziale. Qualche dubbio viene avanzato in giurisprudenza circa la possibilità di un'interruzione attraverso la messa in mora (Cass.Civ. Sez.II, 13211/92 e Cass.Civ. Sez.I, 9025/98 ) mentre, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, sarebbe necessaria un'esplicita manifestazione di volontà di attribuire il diritto al suo titolare (Cass.Civ. Sez.II, 2520/93 e Cass. Civ. Sez.Unite, 192/87). Cfr. Sacco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.615; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.809. Neppure il fallimento di colui che risulta essere proprietario del bene varrebbe ad ostacolare o a interrompere il procedimento volto a far dichiarare l'usucapione dello stesso (Cass. Civ. Sez. II, ord. 28880/2023).top2

nota3

Si tratta del problema della c.d. usucapio libertatis, alquanto controverso in dottrina. E' preferibile la soluzione seguita a questo proposito dalla giurisprudenza (Cass.Civ. Sez.II, 3505/81; Cass.Civ. Sez.II, 5413/78) che, rifacendosi al principio generale per il quale una situazione giuridica si estingue se sopravviene una situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, presuppone che l'estinzione di un diritto parziario in re aliena possa conseguire al solo acquisto del diritto di proprietà che ha luogo in esito al compimento del termine ad usucapionem.Chi ha il possesso pieno del bene ne usucapisce pertanto la proprietà libera da vincoli; colui che, al contrario, può vantare un possesso limitato dalla contemporanea e contestuale presenza di diritti reali altrui sullo stesso bene, usucapisce una proprietà compatibile con tali diritti. Sulle varie costruzioni teoriche che a questo proposito vengono prospettate si confrontino Deiana, Le servitù prediali, in Grosso-Deiana, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1963; Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975; Montel, Il possesso, in Tratt. Vassalli, Torino, 1962; Cian, Rilevanza e modi di rilevanza per la comunione legale dei beni degli acquisti per usucapione. Interazioni con i criteri di rilevanza degli acquisti per usucapione del principio di retroattività e della c.d. usucapio libertatis, in Questioni di diritti patrimoniali della famiglia dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CIAN, Rilevanza e modi di rilevanza per la comunione legale dei beni degli acquisti per usucapione. Interazioni con i criteri di rilevanza degli acquisti per usucapione del principio di retroattività e della c.d. usucapio libertatis, Padova, Questioni di diritti patrimoniali della famiglia, 1989
  • COMPORTI, Usucapione, I) Diritto civile, Enc. giur. Treccani, XXXII, 1994
  • DEIANA, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, 1963
  • DEMARTINO, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto, Bologna-Roma, Comm.cod.civ, a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962
  • SACCO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, III, 1997

Prassi collegate

  • Usucapione ventennale: questioni vetera et nova di interesse notarile
  • Studio n. 859-2008/C, Usucapio libertatis e retroattività degli effetti dell'usucapione
  • Acquisto per usucapione e azione di riduzione

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