Accertamento dell'usucapione e atto di disposizione del diritto effettuato dal proprietario in favore di un terzo rispetto al giudizio. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25643 del 25 settembre 2024)

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l’atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l’usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta vendere (o aver venduto) a un terzo il terreno per far venir meno i requisiti funzionali all'acquisto del bene per usucapione. Per il possessore infatti si tratta di un elemento riconducibile ad una vicenda estranea, a lui inopponibile e, come tale, non soltanto inidonea ad impedire che la fattispecie acquisitiva abbia luogo, ma neppure atta ad interrompere il possesso e i relativi termini ad usucapionem.

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