Accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione e sistema tavolare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19054 del 6 luglio 2021)

Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essenzialmente per la pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame evidenzia la differenza tra il sistema tavolare (vigente in Trentino-Alto Adige e in alcune zone del Friuli Venezia Giulia) rispetto a quello ordinariamente vigente nel resto della Penisola. Cosa ne sarebbe dell'atto costitutivo di un diritto reale minore intavolato prima della domanda giudiziale ovvero della pronunzia di usucapione della proprietà dello stesso bene? L'intervenuta usucapione del diritto non sarebbe opponibile al subacquirente di buona fede, la cui protezione è, sotto questo profilo, assoluta.

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