Il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore interrompe il termine ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 19706 del 18 settembre 2014)

In tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all'adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l'altrui proprietà del bene).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è assolutamente conforme ai precedenti. L'elemento peculiare consiste piuttosto nell'individuazione del carattere di riconoscimento del'altrui diritto nella sottoscrizione della domanda di concordato avanzata dal proprietario e controfirmata dal possessore nonchè dall'adesione alla domanda di divisione.

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