Commette illecito disciplinare il notaio che sistematicamente omette di fare menzione dei titoli di provenienza della proprietà immobiliare oggetto di negoziazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32147 del 12 dicembre 2018)

Il notaio non è tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del disponente che si dichiari proprietario per usucapione, potendo limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all’effetto traslativo, anche se lo stesso non sia sicuro. Poiché, tuttavia, il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell’atto, al medesimo affidata dall’art. 47, comma 2, legge notarile, egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, per aver fondato l’alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente. L’acquirente, adeguatamente informato, per una maggior sicurezza del suo acquisto, in assenza delle visure ipocatastali ventennali, può richiedere specifiche garanzie, oltre quelle di cui agli artt. 1483 e 1484 c.c., giungendo fino alla previsione di un congruo risarcimento nel caso di esito infelice della vendita. Il notaio può conseguentemente procedere alla stipula, riportando nell’atto i dati forniti dalle parti, precisando nell’atto che il compratore è consapevole che l’acquisto di colui che fonda il proprio titolo sulla base della presunta intervenuta usucapione, può essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionale nel quadro “D” della nota di trascrizione, anche allo scopo di segnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed all’inesistenza di formalità pregiudizievoli.
Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sanzione consistente nella sospensione irrogata al notaio che adottava regolarmente la tecnica redazionale di escludere il richiamo dei titoli di provenienza negli atti stipulati a proprio ministero. Va da sè che tale aspetto si palesi specialmente pericoloso quando il presunto titolo di provenienza non già consista in un precedente atto negoziale, bensì in un acquisto per intervenuta usucapione semplicemente asserita dall'alienante, neppure dunque cristallizzato in una pronunzia di accertamento giudiziale. Tale condotta professionale è specialmente grave, non consentendo a chi compra di sapere che l'acquisto effettuato dal venditore che asserisce di essere titolare del diritto di proprietà sul bene (in conseguenza dell'intervenuta usucapione) può essere a rischio. V'è tuttavia di più: i Giudici hanno avvertito anche l'esigenza di protezione ulteriore rispetto a quella riguardante il solo acquirente. Sarebbe infatti necessario che il notaio non soltanto facesse avviso nell'atto, ma che si premurasse di rendere edotti tutti coloro che avessero a consultare la nota di trascrizione, del relativo rischio per il tramite della apposizione di apposita menzione nel quadro "D" della nota.

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