Commette illecito disciplinare il notaio che sistematicamente omette di fare menzione dei titoli di provenienza della proprietà immobiliare oggetto di negoziazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 32147 del 12 dicembre 2018)
Il notaio non è tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del disponente che si dichiari proprietario per usucapione, potendo limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all’effetto traslativo, anche se lo stesso non sia sicuro. Poiché, tuttavia, il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell’atto, al medesimo affidata dall’art. 47, comma 2, legge notarile, egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, per aver fondato l’alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente. L’acquirente, adeguatamente informato, per una maggior sicurezza del suo acquisto, in assenza delle visure ipocatastali ventennali, può richiedere specifiche garanzie, oltre quelle di cui agli artt. 1483 e 1484 c.c., giungendo fino alla previsione di un congruo risarcimento nel caso di esito infelice della vendita. Il notaio può conseguentemente procedere alla stipula, riportando nell’atto i dati forniti dalle parti, precisando nell’atto che il compratore è consapevole che l’acquisto di colui che fonda il proprio titolo sulla base della presunta intervenuta usucapione, può essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionale nel quadro “D” della nota di trascrizione, anche allo scopo di segnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed all’inesistenza di formalità pregiudizievoli.
Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria.