Cass. civile, sez. II del 2021 numero 19054 (06/07/2021)




Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essenzialmente per la pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo.

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