Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 4-ter


PROPOSTE DI DESIGNAZIONE DI INDIVIDUI O ENTITÀ ALLE NAZIONI UNITE E ALL'UNIONE EUROPEA

1. Il Comitato può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.
2. Al fine di assicurare il coordinamento internazionale, il Comitato può altresì condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
3. Il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne dà loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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