Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 13-quater


PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e di cui al presente decreto, accertano e contestano le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
4. Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 non è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze nonché chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
8. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7 è prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
10. I provvedimenti di sequestro eventualmente adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.
11. Il Ministero informa il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.
12. Il Ministero notifica agli interessati il decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. p), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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