Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 13-ter


CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
a) il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
b) la gravità e durata della violazione;
c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
e) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
f) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
g) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.
3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo.
4. Chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. p), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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