Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 4-septies


PROCEDURE DI ESENZIONE DAL CONGELAMENTO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE

1. Il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni, l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del presente decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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