Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 12-bis


GESTIONE DEI BENI NON FINANZIARI OGGETTO DI CONGELAMENTO

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. n), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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