Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 4-sexies


PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DALLE LISTE

1. Nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo Stato designante.
3. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formula al Ministro dell'economia e delle finanze, proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità.
4. Al fine della presentazione delle proposte di cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo, di sviluppo dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di minaccia della pace e della sicurezza internazionale.
5. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
6. La UIF cura la diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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