Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 9


(abrogato) COMPITI DELLA BANCA D'ITALIA

[1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio, per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici].
(Articolo abrogato dall'art. 64 (ora art. 73), comma 1, lett. h), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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