Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 16


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.
(Articolo così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. s), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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