Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 4


abrogato
[1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-quater. - 1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma l dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.
Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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