Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 11


abrogato
[Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-quater, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-quinquies. - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia gia' stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
Se la domanda di marchio non e' gia' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma l e' accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-bis e seguenti.
L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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