Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 13


abrogato
[1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
"Art. 33-bis . - 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) l'opposizione e' ritirata;
c) la domanda di marchio oggetto di opposizione e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32-bis, comma 2.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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