Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 20


abrogato
[1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.
2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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