abrogato [1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).".
2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' abrogato.]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)