Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 14


abrogato
[1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d), e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera f), o con il disposto dell'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25, comma 3, lettera b), puo' essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.
L'azione di decadenza o di nullita' del marchio e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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