Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 12


abrogato
[1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facolta' di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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