Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 3


abrogato
[1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-ter. - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'OMPI.
Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma l e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.
In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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