Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 18


abrogato
[1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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