Decreto Legislativo del 1999 numero 447 art. 10


abrogato
[1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-ter e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-quater. - 1. Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio e' sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale e' sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
Il procedimento di opposizione puo' essere sospeso, su istanza del richiedente, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione puo' essere successivamente revocata.
In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.".]
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

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