Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 190


ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN TEMA DI DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI, DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI ((Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27))

1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.
(Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. m), L. 18 aprile 2005, n. 62, dall’ art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 3, comma 20, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dall’ art. 16, comma 5, lett. a) e b), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007, dall’ art. 1, commi 21 e 22, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall’ art. 1, comma 21, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 e dall’ art. 30, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’ art. 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e dall’ art. 5, comma 4, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’ art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 7, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
[1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
(Comma inserito dall’ art. 7, comma 2, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44)]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
(Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. o), L. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 16, comma 5, lett. c), d), e), ed f), D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007, dall'art. 1, commi 23 e 24, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall'art. 4, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, dall’ art. 33, comma 1, lett. q), L. 6 agosto 2013, n. 97 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 5, comma 4, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.
(Comma inserito dall’ art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 5, comma 4, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66)
3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.
(Comma modificato dall’ art. 7, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 5, comma 4, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
(Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262, a sua volta abrogato dall'art. 10, comma 6, L. 6 febbraio 2007, n. 13)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 4, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72)

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